Art. 4.
(Autorità di controllo nucleare).

      1. È istituita l'Autorità di controllo nucleare (ACN), autorità indipendente con compiti di controllo, supervisione e sorveglianza ispettiva sul territorio nazionale di tutte le attività nucleari o comunque coinvolgenti l'uso di sorgenti radioattive o dalle quali hanno origine materiali radioattivi. All'ACN si applicano le disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
      2. Le funzioni attribuite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) sono trasferite all'ACN. Conseguentemente, le funzioni svolte in ambito nucleare, il personale e le dotazioni finanziarie e strumentali del Dipartimento rischio tecnologico e nucleare dell'APAT nonché la Commissione tecnica per

 

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la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, sono trasferiti all'ACN.
      3. L'ACN, con il supporto operativo della Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) e della Commissione per l'energia nucleare dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNICEN), procede alla revisione della normativa tecnica relativa alla realizzazione e all'esercizio degli impianti elettronucleari e delle infrastrutture connesse, verificandone l'uniformità agli standard emanati dalle organizzazioni nucleari internazionali ed emanando, se ritenuto necessario, nuove norme tecniche finalizzate a colmare eventuali carenze.